Il counselling è
un’attività che viene esercitata in modo professionale
tenuto conto anche delle norme previste dalla legge n. 4 del
14.01.2013, che disciplina le professioni che non sono
organizzate in ordini e collegi.
Per esercitare un’attività professionale, secondo la attuale
normativa fiscale nazionale, è necessario
a) avere un’iscrizione all’Agenzia delle Entrate che
rilascia un numero di partita iva con il conseguente
obbligo, così come per qualsiasi altra attività,
b) seguire le normative fiscali e contabili specifiche che
regolano le Entrate dello Stato nonché quelle contributive
ed assistenziali.
La normativa fiscale quindi ci obbliga innanzitutto a
richiedere il numero della partita iva. Per ottenere la
“Partita Iva” bisogna indicare, in occasione della
compilazione del modello della relativa richiesta (Modello
AA9), il Codice che identifichi in modo preciso l’attività
che si vuole esercitare.
Mentre per le cosiddette attività riconosciute l’Agenzia
delle Entrate ha ben definito i relativi codici di attività,
per i Counsellor che ricordiamo è annoverata tra le attività
“non organizzate” secondo la legge n. 4 del 14 Gennaio 2013
- non è indicato un codice specifico per cui è necessario
individuarne uno, tra quelli esistenti e meglio conosciuti
come codici ATECO, che possa identificare e rispecchiare in
qualche modo la professione esercitata dal counsellor.
Il codice 88.99.00, che fa riferimento alle altre attività
di assistenza sociale non residenziale classificate altrove,
sembra sia quello, attualmente, più indicato per il tipo di
consulenza che l’attività di counselling prevede. |